Sommeliers Marche Magazine 62 - page 38

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Da dicembre sono entrati in vigore importan-
ti cambiamenti nell’Unione Europea. In base al-
le nuove norme, tutti i vini imbottigliati dopo
l’8 dicembre 2023 e commercializzati all’interno
dell’UE, indipendentemente dal Paese di origine,
dovranno riportare il contenuto nutrizionale del
vino e un elenco degli ingredienti. Ciò si aggiunge
agli obblighi di informazione sugli allergeni e sul
consumo energetico già previsti dai Regolamenti
1169/2011 e 1308/2013.
Sono stati introdotti due approcci per la presenta-
zione del contenuto nutritivo e dell’elenco degli in-
gredienti. Nel primo approccio, tutte le informa-
zioni sono incluse nell’etichetta fisica della botti-
glia, ma questo è difficile da attuare visti i nuovi
requisiti e i dati richiesti. Senza contare che il rego-
lamento richiede anche che le informazioni siano
fornite nella lingua di ogni Stato membro dell’UE
interessato in cui il vino è commercializzato. Il re-
golamento prevede anche l’obbligo di etichettatu-
ra dei soli valori energetici (in 100 ml invece che in
1 litro, come fanno i produttori di vino) e delle so-
stanze che provocano allergie o intolleranze, sia in
etichetta che in altre forme fisiche allegate al vino.
In questo caso, tutte le altre informazioni possono
essere inserite dietro il codice QR o il link indica-
to. Sebbene l’etichettatura di allergeni e intolleran-
ze sia sempre stata obbligatoria, cambierà anche la
presentazione esatta. Alcuni allergeni (uova e pro-
dotti a base di uova, latte e prodotti a base di latte
e lattosio, anidride solforosa e solfiti espressi come
SO₂) dovevano già essere etichettati, ma ora sarà
obbligatoria l’etichettatura di tutti gli allergeni uti-
lizzati nella produzione di vino, anche se non sono
rilevabili nel vino. L’obbligo si basa quindi sull’uso,
non sul contenuto effettivo.
È importante notare che, sia che si scelgano solu-
zioni basate su codici QR o su link, la destinazio-
ne non può supportare in alcun modo le attività di
marketing: non si possono raccogliere dati né for-
nire altre informazioni e messaggi di marketing.
Ciò significa anche che non è possibile aggiungere
informazioni mancanti alla destinazione dei codi-
ci QR esistenti. Secondo l’allegato VII, parte II, del
regolamento (UE) n. 1308/2013, le bottiglie di vino
devono riportare una delle seguenti categorie: vi-
no, vino ancora in fermentazione, vino liquoroso
e vino spumante. Tuttavia, questa indicazione può
essere omessa se il vino è etichettato con l’indica-
zione “Denominazione di Origine Protetta” (DOP)
o “Indicazione Geografica Protetta” (IGP).
Deve essere indicato il titolo alcolometrico volumi-
co delle bevande. Se questo valore supera l’1,2% in
una bevanda, deve essere indicato sull’etichetta in
unità o mezze unità percentuali con l’indicazione
“% vol”, ad esempio 12% vol.
Il regolamento introduce anche nuovi requisiti
di etichettatura per i vini di diverse origini e va-
rietà. Per i prodotti vitivinicoli DOP e IGP, devono
essere indicate la categoria di classificazione e la
denominazione protetta. Per i prodotti vitivinicoli
senza indicazione geografica (FN), è richiesta l’in-
dicazione dell’origine, ossia l’indicazione del Pa-
ese di provenienza. Le etichette devono garantire
la tracciabilità, compresa l’indicazione dell’origi-
ne. Possono essere utilizzate le seguenti indicazio-
ni: “[...] vino originario di”, “[...] vino prodotto in”,
“[...] prodotto”, nonché “vino originario dell’Unio-
ne europea” e “vino originario di un paese non ap-
partenente all’Unione europea”.
Il regolamento stabilisce anche le regole per gli
esportatori verso l’UE. Le aziende vinicole al di
fuori dell’UE devono rispettare le norme di eti-
chettatura dell’UE per vendere i loro prodotti nel-
la regione. Ciò significa che anche i vini importati
devono essere etichettati esattamente come richie-
sto per i vini prodotti nell’UE.
Anche i vini biologici e biodinamici sono sogget-
ti a regole di etichettatura specifiche. I vini biolo-
gici devono essere conformi al Regolamento (UE)
n. 848/2018, che include i requisiti per la produzione
biologica e il marchio biologico dell’UE (Ecolabel). I
vini biodinamici devono essere conformi agli stan-
dard Demeter o Biodyvin, due delle principali certi-
ficazioni biodinamiche riconosciute nell’UE.
Le nuove norme UE sull’etichettatura del vino of-
friranno ai consumatori un maggiore livello di tra-
sparenza. Se da un lato si tratta di un cambiamen-
to significativo per i produttori, dall’altro offre lo-
ro l’opportunità di mettere in evidenza la qualità e
l’unicità del loro prodotto. L’adeguamento ai nuo-
vi standard richiederà sicuramente molto tempo,
poiché i processi di produzione e commercializza-
zione dovranno essere modificati. Si raccomanda
pertanto ai produttori e agli esportatori di prepa-
rarsi il prima possibile per garantire una transizio-
ne senza complicazioni. Per i vini imbottigliati do-
po l’8 dicembre, l’UE prevede di attuare control-
li severi, con multe pesanti e il ritiro dal mercato
dei prodotti etichettati in modo scorretto in caso
di carenze.
ETICHETTATURA ELETTRONICA
IL NUOVO REGOLAMENTO PER L’INDUSTRIA DEL VINO
Gianluigi Marchionni
Esperto in sicurezza
alimentare
Ingredienti addittivi e allergeni
Descrizione del vino
Informazioni sul riciclaggio
Valori nutrizionali
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
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