Sommeliers Marche Magazine 53 - page 36

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La normativa sul vino è, nell’ambito di quelle verticali di
settore, tra le più articolate e complesse e si compone di
provvedimenti di matrice sia comunitaria che nazionale.
Limitando l’analisi alle norme di etichettatura, avviene
innanzitutto in rilievo quanto previsto dall’articolo 119
del Reg.1308/2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli che contiene l’elenco delle
indicazioni obbligatorie. La norma citata prevede infatti
che: “
l’etichettatura e la presentazione dei prodotti elenca-
ti nell’allegato VII, parte II, punti da uno a 11 e punti 13,
15 e 16, commercializzati nell’Unione o destinati all’espor-
tazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie
”:
1. Denominazione legale dell’alimento:
la designazione
della categoria di prodotti vitivinicolo, in conformità
all’allegato settimo, parte seconda, è la prima tra le in-
formazioni obbligatorie richieste dalla normativa co-
munitaria in esame e assurge a denominazione legale
dell’alimento così come definita dalla normativa oriz-
zontale (ossia applicabile alla generalità dei prodotti
alimentari) di cui al Reg. 1169/2011.
Per “denominazione legale” si intende, infatti, la deno-
minazione di un alimento prescritta dalle disposizioni
dell’Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali
disposizioni, la denominazione prevista dalle disposi-
zioni legislative, regolamentari e amministrative appli-
cabili nello Stato membro nel quale l’alimento è vendu-
to al consumatore finale o alle collettività. Per fare un
esempio, il prodotto recante la denominazione “vino
frizzante” doveva possedere le seguenti caratteristiche
previste dalla legge:
a)
ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermenta-
zione, mosto di uve o mosto di uve parzialmente
fermentato che presentano un titolo alcolometrico
totale non inferiore al 9% vol.;
b)
avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore
al 7% vol.;
c)
che, conservato alla temperatura di 20° in recipienti
chiusi, presenta una sovrapressione, dovuta all’ani-
dride carbonica endogena in soluzione, non inferio-
re a 1 bar e non superiore a 2,5 bar;
d)
Presentato in recipienti 60 litri o meno”.
In deroga, in riferimento alla categoria di prodotti viti-
vinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta
figura il nome di una denominazione di origine pro-
tetta o di un’indicazione geografica protetta. Per i vini
a denominazione di origine protetta o a indicazione
geografica protetta in etichetta dovrà essere riportata
l’espressione “denominazione di origine protetta” o
“indicazione geografica protetta” e il nome della deno-
minazione di origine protetta o dell’indicazione geo-
grafica protetta. In relazione al primo quesito si osser-
va che il riferimento all’espressione “denominazione di
origine protetta” o “indicazione geografica protetta”
può essere omesso se sull’etichetta figura, conforme-
mente al disciplinare di produzione, una menzione
tradizionale atta ad indicare che il prodotto reca una
denominazione di origine protetta o un’indicazione
geografica protetta dal diritto unionale o nazionale.
2. Titolo alcolometrico:
obbligatoria e altresì l’indica-
zione del titolo alcolometrico volumico effettivo che, in
base alle norme generali in materia di etichettatura de-
gli alimenti, dovrà figurare nello stesso campo visivo
della denominazione di vendita e quantità. Per “campo
visivo” si intendono tutte le superfici di un imballaggio
che possono essere lette da un unico angolo visuale. Il
titolo alcolometrico volumico effettivo è indicato per
unità o mezze unità di percentuale del volume. Il va-
lore del titolo alcolometrico effettivo e seguito dal sim-
bolo “% vol” e può essere preceduto dai termini “titolo
alcolometrico effettivo”, “alcole effettivo” o “alc”. Fatte
salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di rife-
rimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non
può essere né superiore né inferiore di oltre 0,5% vol al
titolo determinato dall’analisi. Tuttavia, per i prodotti
vitivinicolo e a denominazione di origine protetta o in-
dicazione geografica protetta immagazzinati in botti-
glie per oltre tre anni, i vini spumanti, i vini spumanti
di qualità, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i
vini frizzanti gassificati, i vini liquorosi e i vini di uve
stramature, fatte salve le tolleranze previste dal meteo
PRODOTTI VITIVINICOLI
Cantine Belluva
VINOMO
SGRANATO DEL PICENO
DENOMINAZIONEDIORIGINECONTROLLATA
2021
RISERVA
COLLIGIULIVI
75cl
13%vol
X123456Y
PRODOTTO IN ITALIA
Imbottigliatoda
Buonvinosrl -Jesi
CONTIENESOLFITI
ORGANISMODICONTROLLO
IT-BIO-000
OPERATORECONTROLLATO
N.0000
Nome denominazione
di origine
Produttore
INFORMAZIONI
MINIME
L’etichetta
dei vini DOP/DOCG/DOC
INFORMAZIONI
FACOLTATIVE
DOP/ DOCG/ DOC
scritto per esteso
Anno della vendemmia
Nome commerciale
Indicazione di un’area
geografica più precisa
Marchio commerciale
Indicazioni sul metodo
di produzione
Certificazione di prodotto
bilogico (se presente)
Lotto imbottigliamento
Tenore alcolico (in % volume)
Luogo di produzione
Imbottigliatore
Volume del vino (in cl)
Indicazionne degli allergeni
Cantine Belluva
VINOMO
MARCHE
INDICAZIONEGEOGRAFICATIPICA
2021
75cl
13%vol
X123456Y
PRODOTTO IN ITALIA
Imbottigliatoda
Buonvinosrl -Jesi
CONTIENESOLFITI
ORGANISMODICONTROLLO
IT-BIO-000
OPERATORECONTROLLATO
N.0000
Nome dell’indicazione
geografica
Produttore
INFORMAZIONI
MINIME
L’etichetta
dei vini IGP/IGT
INFORMAZIONI
FACOLTATIVE
IGP / IGT
scritto per esteso
Lotto imbottigliamento
Nome commerciale
Marchio commerciale
Anno della vendemmia
Tenore alcolico (in % volume)
Luogo di produzione
Imbottigliatore
Volume del vino (in cl)
Indicazionne degli allergeni
Certificazione di prodotto
bilogico (se presente)
UNA NORMATIVA ARTICOLATA
Gianluigi Marchionni
Esperto in sicurezza
alimentare
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