Sommeliers Marche Magazine 54 - page 36

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Uno degli obblighi del datore di lavoro non delegabili,
come indicato all’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008, è la “va-
lutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione
del documento previsto dall’articolo 28”.
Nella valutazione il datore di lavoro deve dunque tener
conto “di tutte le circostanze in cui i lavoratori possono
trovarsi ad operare”. Ad esempio l’analisi dei rischi “deve
riguardare le caratteristiche dei luoghi e delle attrezza-
ture, la durata delle varie fasi operative e delle possibili
variazioni dei livelli di rischio nel corso dell’attività svol-
ta in condizioni di lavoro sia routinarie che al di fuori
dell’ordinarietà”. Gli argomenti importanti da affrontare
sono i seguenti: Il processo di valutazione dei rischi; La
documentazione da tenere in azienda; La valutazione per
gli ambienti a sospetto di inquinamento o confinati.
Il processo di valutazione dei rischi
Con riferimento ai luoghi di lavoro nelle cantine vitivini-
cole si indica che “dovranno essere valutate, ad esempio,
le caratteristiche relative a pavimentazione ed aerazione,
non che volumi degli ambienti; per i rischi derivanti dall’
uso di attrezzature ed impianti dovrà essere accertata
l’assenza di pericolo di contatto con organi inmovimento
o che possono essere accidentalmente rimessi in moto”.
Dovrà poi essere considerato il rischio chimico, “da in-
tendersi quale rischio infortunistico, oltre che tecnopra-
tico, correlato sia all’impiego di prodotti durante le prati-
che di cantine, sia allo sviluppo di gas e vapori pericolosi
nel varie fasi di trasformazione delle uve”.
Altre fonti di rischio sono costituite, inoltre, “da silice,
anidride solforosa, prodotti sanificanti e detergenti. Il
datore di lavoro dovrà prendere in considerazione, in
particolare, le loro proprietà pericolose, il livello, il modo
e la durata dell’esposizione, le circostanze in cui viene
svolto il lavoro in presenza di tali agenti”.
E si dovrà tenere conto anche “della formazione dei la-
voratori e delle differenze di genere, età e provenienza”.
Chiaramente attraverso la valutazione dei rischi dovran-
no poi “essere attuate le misure finalizzate all’elimina-
zione/contenimento dei rischi individuati e dovrà essere
prodotto il documento di cui all’art. 17 del D.lgs. 81/08”.
Senza dimenticare che ogni variazione di rischio “dovrà
comportare l’aggiornamento della valutazione”. E per le
attrezzature ed impianti che lo prevedono, “dovranno
essere presenti documenti attestanti il permanere dei re-
quisiti di sicurezza (verbali di verifiche periodiche oltre
che le certificazioni di conformità”.
La documentazione da tenere in azienda
Il documento si sofferma anche sulla documentazio-
ne da tenere in azienda a disposizione degli organi di
controllo:(nomine: RSPP, medico competente, addetti
emergenza; Certificati di idoneità alla mansione; Docu-
mento di valutazione dei rischi; Attestati di formazione/
aggiornamento; Procedure di emergenza; Schede tecni-
che dei DPI; Schede di sicurezza dei prodotti chimici;
Certificati di conformità e verbali di omologazione/ve-
rifica di impianti e attrezzature; Manuali di istruzione e
uso attrezzature CE).
La valutazione per gli ambienti a sospetto
di inquinamento o confinati
Riguardo poi alla valutazione relativa ai rischi correlati
agli ambienti a sospetto di inquinamento o confinati, il
documento indica che in primo luogo “occorre verifica-
re se esistono valide soluzioni individuate sulla base del
principio generale di riduzione del rischio alla fonte ed in
relazione al progresso tecnologico, quali misure alterna-
tive rispetto all’introduzione di un lavoratore all’interno
di un ambiente confinato o sospetto di inquinamento”. E
in caso di necessità di accesso, “tale evenienza deve essere
motivata con esplicitazione all’interno del Documento di
valutazione dei rischi”.
LA SICUREZZA IN CANTINA
LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO
Gianluigi Marchionni
Esperto in sicurezza
alimentare
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