Sommeliers Marche Magazine 56 - page 36

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Come se non bastassero tutti i problemi per il
mondo dell’agroalimentare adesso una nuova gra-
na burocratica colpisce il settore del vino. Infatti,
una bottiglia di vino potrebbe essere trattata come
l’amianto per quanto riguarda il suo smaltimento e
cioè alla stregua di un rifiuto speciale, con un con-
seguente forte aggravio di costi per il produttore.
Tutto ciò a causa sembra di un problema di incro-
cio tra norma nazionale e norma comunitaria, a
seguito dell’abolizione della Tari che ha dato vita
a un periodo di transizione che, come spesso ac-
cade in Italia, genera una situazione di incertezza
normativa ai limiti del paradossale. In particola-
re, la norma nazionale inserita nel mille proroghe
e diventata operativa a settembre, impone che tutti
gli imballaggi siano
“opportunatamente etichetta-
ti, secondo modalità stabilite dalle
norme tecniche
UNI
applicabili e in conformità alle determinazioni
adottate dalla Commissione dell’Unione europea,
per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il
riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una
corretta informazione ai consumatori sulle destina-
zioni finali degli imballaggi”
. A ciò viene aggiun-
to l’obbligo, per i produttori, di indicare – ai fini
dell’identificazione e della classificazione dell’im-
ballaggio – la
natura dei materiali di imballaggio
utilizzati, sulla base della
Decisione 97/129/CE
.
Il problema riguarda sia gli imballaggi dei prodot-
ti agricoli che le bottiglie e risulta assai impattante,
proprio per i produttori di vini, che a causa del Co-
vid stanno pagando un prezzo assai alto, soprat-
tutto per quanto riguarda le giacenze di produzio-
ne. Dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore l’obbligo
di “etichettatura ambientale”, per tutti gli imbal-
laggi. E il settore del vino non fa eccezione.
Come è ormai risaputo, il nuovo pacchetto sull’e-
conomia circolare, stabilisce per l’Unione Europea
obiettivi legati alla sostenibilità, quale il riciclag-
gio, lo smaltimento e la riduzione dei rifiuti. Gli
obiettivi comunitari relativi ai rifiuti sono stati at-
tuati e recepiti all’interno del nostro ordinamen-
to giuridico attraverso il Decreto Legislativo del 3
settembre 2020, n.116, cosiddetto
“decreto rifiuti”
;
il quale ha modificato sensibilmente il
Testo Uni-
co Ambiente
, il D.Lgs. 152/2006, e impattato for-
temente sull’etichettatura ambientale degli imbal-
laggi destinati al mercato interno italiano. Il ruolo
principale per il perseguimento dei suddetti obiet-
tivi viene ricoperto dall’etichettatura ambientale
degli imballaggi, in quanto strumento che consen-
te l’omogeneità e la sensibilizzazione di tutti: pro-
duttori, fornitori, consumatori finali”. In partico-
lare il nuovo testo dell’art. 219, comma 5, del Testo
Unico Ambiente, definisce che
“tutti gli imbal-
laggi devono essere opportunamente etichet-
tati secondo le modalità stabilite dalle norme
tecniche “Uni - Ente Italiano di Normazione”
applicabili e in conformità alle determinazio-
ni adottate dalla Commissione dell’Unione
Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il re-
cupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per
dare una corretta informazione ai consumatori sul-
le destinazioni finali degli imballaggi. I produtto-
ri hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della
identificazione e classificazione dell’imballaggio, la
natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla
base della decisione 97/129/CE della Commissione”
.
In sostanza, l’articolo disciplina un obbligo e la re-
sponsabilità delle indicazioni relative all’etichet-
tatura ambientale in capo ai produttori; le indica-
zioni obbligatorie che devono essere inserite in eti-
chetta e che devono essere in conformità delle nor-
me tecniche Uni, ma nella forma e nei modi che le
aziende ritengono più idonei ed efficaci.
Tre, quindi, sono le indicazioni obbligatorie che
l’etichettatura ambientale di ogni imballaggio de-
ve prevedere: una codifica alfa-numerica, ai sensi
della Decisione 129/97/CE che rappresenta il ma-
teriale di imballaggio (esempio: tappo sughero, ve-
tro bottiglia, alluminio gabbietta eccetera); la fa-
miglia dei materiali che lo compongono; le indi-
cazioni sulla raccolta a supporto nel conferimento
a fine vita dell’imballo (informazione che serve al
consumatore finale). Per la creazione dell’etichetta
ambientale da inserire in bottiglia, oppure sui sin-
goli imballaggi, oppure on-line, sono molto utili le
Linee Guida
che il
Conai
– Consorzio Nazionale
Imballaggi – ha redatto in ausilio per fornire stru-
menti di orientamento pratico, interpretativo e di
supporto alle imprese.
L’obbligo di etichettatura ambientale è entrata in
vigore il 1° gennaio 2022 ed ha previsto la possibili-
tà agli operatori del settore di commercializzare fi-
no all’esaurimento delle scorte gli imballaggi privi
dei nuovi requisiti già immessi in commercio o già
provvisti di etichettatura. Per concludere, il sistema
sanzionatorio resta invariato e disciplinato dall’ar-
ticolo 216, comma 3 del TUA, che prevede l’appli-
cazione di una sanzione amministrativa pecunia-
ria da 5.200 a 40.000 euro per chiunque immetta
nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti
ETICHETTATURA IMBALLAGGI
NUOVA LEGGE: IL SETTORE DEL VINO A RISCHIO
Gianluigi Marchionni
Esperto in sicurezza
alimentare
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