2. In deroga al paragrafo 1, le indicazioni obbliga-
torie di cui all’articolo 41, paragrafo 1, del pre-
sente Regolamento e il numero di lotto possono
figurare fuori del campo visivo di cui al medesi-
mo paragrafo.
3. I caratteri delle indicazioni di cui al paragrafo 1
del presente articolo e all’articolo 41, paragrafo
1, devono avere dimensioni pari o superiori a
1,2 mm, a prescindere dal formato utilizzato.
Le indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 41 del
medesimo Regolamento corrispondono agli aller-
geni prima detti.
1. Ai fini dell’indicazione di talune sostanze o
prodotti che provocano allergie o intolleran-
ze di cui all’articolo 21 del Regolamento (UE)
n. 1169/2011, i termini riguardanti i solfiti, le
uova e i prodotti a base di uova, il latte e i pro-
dotti a base di latte che devono essere utilizzati
sono quelli che figurano nell’allegato I, parte A.
2. I termini di cui al paragrafo 1 possono essere
accompagnati dal corrispondente pittogramma
riportato nell’allegato I, parte B.
Nell’allegato I, parte A, vengono indicati i termini
con i quali indicare i solfiti, le uova e i prodotti a base
di uova, il latte e i prodotti a base di latte in varie
lingue. Mentre, nella parte B del medesimo allegato,
troviamo i pittogrammi: In entrambi i casi, la pre-
senza di eventuali allergeni deve essere riportata nel-
la lingua del Paese di commercializzazione del vino.
Concludendo, riportiamo un riassunto dei prin-
cipali prodotti enologici che costituiscono un al-
lergene all’interno del vino (prodotto/allergene):
bisolfito di potassio - solfiti; metabisolfito di potassio
- solfiti; lisozima - uovo; ovoalbumina - uovo; casei-
na/caseinato di potassio - latte
.
Quindi, è obbligatorio indicare in etichetta la pre-
senza di allergeni nel vino, quali solfiti, uova, latte
e loro derivati. Questo anche fuori del campo visivo
interessato dalle altre indicazioni obbligatorie. Inol-
tre, è possibile utilizzare un pittogramma contenete
gli/lo allergene/i eventualmente presenti congiunta-
mente all’indicazione per esteso, tramite la dicitura
“contiene’’ seguita dal nome dell’allergene. Il regola-
mento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di in-
formazioni sugli alimenti ai consumatori, definisce
i requisiti in materia di etichettatura degli allergeni.
È noto che la presenza di sostanze allergeniche
all’interno degli alimenti deve essere sempre di-
chiarata ed indicata in etichetta, sia nel caso di
prodotti preimballati (articolo 21), che non preim-
ballati (articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e articolo
44): tale segnalazione è fondamentale al fine di tu-
telare la salute dei consumatori e la mancata ap-
plicazione di tale informazione costa alle aziende,
sia in termini di ritiro dal mercato del prodotto in
oggetto sia a livello di pecuniaria.
Il regolamento (UE 1169/2011) e la comunicazione
successiva emanata dalla Commissione Europea
riguardante la fornitura di informazioni su so-
stanze o prodotti che provocano allergie o intol-
leranze, esplicitano e chiariscono come riportare
questa informazione obbligatoria in etichettatura,
e permettere quindi una chiara comprensione al
consumatore finale.
L’Italia ha emanato il D.Lgs. 231/2017 che prevede
le sanzioni per le violazioni in materia di requisiti
nell’indicazione degli allergeni di cui all’articolo
21 e all’allegato II del regolamento UE 1169/2011.
L’articolo riporta (…)
La violazione delle disposi-
zioni relative ai requisiti dell’etichettatura di alcune
sostanze o prodotti che possono provocare allergie o
intolleranze, di cui all’articolo 21 e all’allegato II del
regolamento, comporta l’applicazione al soggetto
responsabile della sanzione amministrativa pecu-
niaria del pagamento di una somma da 2.000 euro
a 16.000 euro.
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