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I produttori e coloro che abbiano proceduto ad una
qualsiasi trasformazione delle uve da vino, sono ob-
bligati alla consegna in distilleria o allo smaltimen-
to sotto controllo per uso alternativo, dei sottopro-
dotti ottenuti: fecce e vinacce. L’art. 13 della Legge
n.238/16 “Testo Unico del vino e della vite’’ specifica
le tempistiche e le modalità per lo smaltimento dei
sottoprodotti della vinificazione.
Caratteristiche sottoprodotti
–
Vinacce
: posso-
no essere con o senza raspi e devono possedere un
tenore alcolico minimo pari a 2,8 litri di alcol ani-
dro / 100 kg; il trasporto deve essere accompagna-
to dal documento MVV, o in alternativa da docu-
mento IT vidimato antecedentemente il 31/12/2016;
non è prevista validazione dei documenti ne tra-
smissione di copia al ICQRF; lo stoccaggio tempo-
raneo delle vinacce prevede il rispetto ambientale,
in particolare si ricorda che il percolato non può
essere confluito in fogna. Si consiglia lo stoccaggio
in appositi contenitori o aree cementate e coperte.
Fecce
: devono possedere un tenore alcolico minimo
pari a 4 litri di alcol anidro / 100 kg; prima di essere
estratte dalle cantine devono essere denaturate con
le modalità previste dalla norma e tale operazione
va annotata sul registro telematico; il trasporto deve
essere accompagnato dal documento MVV, o in al-
ternativa da documento IT vidimato antecedente-
mente il 31/12/2016 e non è prevista validazione dei
documenti; entro il primo giorno lavorativo succes-
sivo alla consegna in distilleria, deve essere inviata
copia del documento di trasporto all’ICQRF.
Denaturazione
– Le fecce di vino, prima di essere
estratte dalla cantina, devono essere obbligatoria-
mente denaturate o con cloruro di litio se conferite
in distilleria o con solfato ferroso se destinate ad uso
agronomico. Le quantità di denaturante da aggiun-
gere prima dell’estrazione dallo stabilimento sono:
a) cloruro di litio: tra 5 e 10 g/hl di prodotto; b) sol-
fato ferroso per uso agricolo: min. 100 g/hl di feccia.
Alternative alla distilleria
– Uso agronomico di-
retto, mediante la distribuzione dei sottoprodotti
nei terreni agricoli, nel limite di 3.000 kg per ettaro
di superficie agricola risultante nel fascicolo azien-
dale. Uso agronomico indiretto, mediante l’utilizzo
dei sottoprodotti per la preparazione di fertilizzanti
(compostaggio). Uso energetico, mediante l’utilizzo
dei sottoprodotti quale biomassa per la produzione
di biogas o per alimentare impianti per la produ-
zione di energia. Per la produzione di particolari
prodotti agroalimentari, mediante autorizzazio-
ne dalla Direzione generale delle politiche co-
munitarie e internazionali di mercato su richie-
sta delle regioni e delle province autonome. Uso
farmaceutico, mediante l’utilizzo dei sottopro-
dotti per la preparazione di farmaci. Uso co-
smetico, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti
per la preparazione di cosmetici.
Tempistiche
– Per i viticoltori con produzione
superiore a 1.000 hl la consegna dei sottoprodotti
ai distillatori viene effettuata: per le vinacce ottenu-
te prima del 31 dicembre, entro 30 giorni (90 giorni
se la produzione è inferiore a 1.000 hl) dalla fine del
periodo vendemmiale; per le vinacce ottenute dopo
il 31 dicembre entro 30 giorni (90 giorni se inferiore
a 1.000 hl) dalla data di ottenimento; per le fecce
non denaturate, entro 30 giorni (90 giorni se infe-
riore a 1.000 hl) dal loro ottenimento e comunque
entro il 31 luglio della campagna di riferimento.
Esoneri
– Sono esonerati sia dall’obbligo di conse-
gna in distilleria dei sottoprodotti che dall’obbligo
del loro ritiro sotto controllo i produttori che produ-
cono nei propri impianti un quantitativo di vino o di
mosto fino a 25 hl; di vini spumanti di qualità di tipo
aromatico e di vini spumanti e vini frizzanti di qua-
lità prodotti in regioni determinate di tipo aromati-
co elaborati con mosti di uve acquistati e sottoposti a
trattamenti di stabilizzazione per eliminare le fecce.
Aspetto sanzionatorio
– Il “Testo Unico della Vite
e del Vino”, all’art. 73, c. 7, definisce che chiun-
que non denatura le fecce di vino, prima che siano
estratte dalle cantine, con le sostanze rivelatrici di
cui all’art. 13, c. 5, e chi impiega dette sostanze in
difformità dalle modalità previste è soggetto alla
sanzione amministrativa da 100 a 2.500 euro. La
sanzione è ridotta alla metà per quantitativi infe-
riori a 2 t. Mentre il c. 12 stabilisce che è soggetto
alla sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro:
chiunque non provvede alle operazioni di denatu-
razione e alle annotazioni ai sensi dell’art. 24, c. 7;
chiunque non invia alle distillerie autorizzate o, ove
previsto, agli usi alternativi le fecce di vino in vio-
lazione delle disposizioni dell’art. 13, c. 2. Per l’uso
alternativo delle fecce, l’art. 70, c. 5, riporta la san-
zione amministrativa di 150 euro per la mancata o
ritardata comunicazione per il ritiro sotto controllo
dei sottoprodotti della vinificazione. Infine, l’art. 73,
c. 5, riguarda i centri di raccolta temporanea istitu-
iti dalle distillerie nonché da coloro che utilizzano i
sottoprodotti della trasformazione dei prodotti vi-
tivinicoli a scopo energetico; la sanzione da 600 a
3.000 euro è diretta a chiunque istituisce centri di
raccolta temporanei fuori fabbrica in violazione del-
le disposizioni di cui all’art. 13, c. 3, primo periodo.
FECCE & VINACCE
TRATTARE I SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE
Gianluigi Marchionni
Esperto in sicurezza
alimentare
Modello MVV elettronico,
Documento di
Accompagnamento dei
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