Il territorio dell’Unione Europea accoglie il 45%
delle superfici vitate del pianeta, è in grado di co-
prire il 65% della produzione mondiale, il 57% del
consumo globale ed il 70% delle esportazioni totali.
Per tali ragioni parlare di OCM Vino e, in partico-
lare, delle misure previste per il rilancio del mer-
cato europeo diviene imprescindibile. L’esigenza di
dotare il settore vitivinicolo di un sistema organiz-
zativo comune, che tenesse conto delle peculiarità
del mercato stesso, ha portato alla pubblicazione
del Regolamento CE n. 479/2008 del 29 aprile 2008
(cd. OCMVino). L’opportunità di accogliere piena-
mente anche il settore vitivinicolo nella OCM Uni-
ca dei prodotti agricoli ha visto poi la nascita del
Regolamento CE n. 491/2009 del 25 maggio 2009
con il quale, nell’abrogare il Regolamento quadro
dell’OCMVino n. 479/2008, ne sono stati traspo-
sti i contenuti all’interno dei diversi Titoli del
Regolamento CE n. 1234/2007 del 22 ottobre
2007, concernente, per l’appunto, l’OCM Unica
dei prodotti agricoli. Il testo del Regolamento è
stato, dunque, ulteriormente esaminato in un ap-
posito GAL (Gruppo di Alto Livello), istituito in
ambito europeo il 19 gennaio 2012, con lo scopo
di valutare la praticabilità di un sistema di gestione
delle superfici vitate rispettoso dell’evoluzione dei
mercati, della qualità del vino, nonché del reddito
dei viticoltori. La conclusione dei lavori del GAL si
è esplicitata nella presentazione alla Commissione
Europea, nel marzo 2013, di una relazione nella
quale era presente una proposta di compro-
messo tra le posizioni contrastanti dei Paesi
membri. È stato, quindi, approvato il Rego-
lamento UE n. 1308/2013 del 17 dicembre
2013 (l’Organizzazione Comune dei Mercati dei
prodotti agricoli), che accoglie in seno l’OCMVino.
Con la Riforma in parola non sono state regolate
semplicemente le denominazioni di origine e le
etichettature e disciplinati gli scambi con i Paesi
terzi. Si è delineata una vera e propria politica di
armonizzazione del potenziale produttivo all’inter-
no dei Paesi comunitari, con gli obiettivi dichiarati
di accrescere la produttività del vigneto europeo
e riconquistare quote di mercato nell’Unione Eu-
ropea stessa e nel resto del mondo, preservando le
migliori tradizioni locali. È quindi previsto un regi-
me transitorio, fino al 31 dicembre 2015, avente ad
oggetto il divieto d’impianto, così come il divieto di
sovrainnesto, e l’avvio di un nuovo sistema di au-
torizzazioni per gli impianti viticoli dal 01 gennaio
2016 (e fino al 31 dicembre 2030).
Tale nuova organizzazione mette fine ai diritti di
impianto dei vigneti, così come finora concepiti,
con l’obiettivo di assicurare maggiore flessibili-
tà alle imprese operanti nel settore. Nel dettaglio,
l’impianto od il reimpianto di viti sono consentiti
solo dietro concessione di un’apposita autorizza-
zione valida per tre anni, senza costi a carico dei
produttori. Una delle principali novità introdotte
a seguito dell’intervento del GAL, è certamente la
determinazione di una soglia massima di assegna-
zione dei diritti di nuovo impianto. Infatti, il nuo-
vo Regolamento UE n. 1308/2013 prevede che gli
Stati membri mettano a disposizione ogni anno un
numero di autorizzazioni per nuovi impianti equi-
valenti all’1% della superficie vitata totale nel loro
territorio, misurata al 31 luglio dell’anno preceden-
te. In ogni caso, i singoli Paesi possono applicare, a
livello nazionale, una percentuale inferiore a quella
stabilita e limitare il rilascio delle autorizzazioni in
ambito regionale per tutelare le denominazioni di
origine protetta e le indicazioni geografiche protet-
te. Qualora le richieste di autorizzazione siano su-
periori alla percentuale fissata da un Paese, queste
vengono concesse in misura proporzionale e/o in
base a criteri di priorità, comunque obiettivi e non
discriminatori: lo status di nuovo operatore, il pos-
sesso di requisiti ambientali, l’opportunità di rea-
lizzare opere di ricomposizione fondiaria, la soste-
nibilità economica del progetto, l’incremento della
competitività aziendale e regionale, l’incremento
della qualità dei prodotti DOP ed IGP e l’aumento
della dimensione di aziende piccole e medie.
Rimangono escluse dall’ambito di applicazione
delle disposizioni riguardanti i diritti di impianto
i casi di esproprio per motivi di pubblica utilità, di
sperimentazione, i casi in cui si effettui la coltura di
piante madri per marze e quelli in cui il vino, od i
prodotti vitivinicoli, siano destinati esclusivamente
al consumo familiare del viticoltore.
I diritti di reimpianto sono, invece, concessi a quei
produttori che decidano di estirpare parte delle
loro superfici vitate, purché non abbiano già be-
neficiato del premio di estirpazione, disciplinato
nel medesimo Regolamento. L’estirpazione delle
superfici in questione è effettuata entro
“... la fine
del quarto anno successivo a quello in cui sono state
impiantate nuove viti ...”
, con l’ovvia finalità di tu-
telare il reddito dei viticoltori, dal momento che nei
primi 2-3 anni la vite è improduttiva. L’autorizza-
zione per il reimpianto corrisponde, quindi, ad una
superficie equivalente a quella estirpata in coltura
Alice Malaspina
0
Italia
Produzione mondiale di vino (2013)
Spagna
Francia
USA
Argentina
Cile
Australia
Cina
Sud Africa
Germania
44,9
42,7
42
22
15
12,8
12,5
11,7
11
8,3
10
20
30
40
50
Mhl
UNA RIFORMA TRA LUCI ED OMBRE
OCM VINO
Elaborazione su dati OIV
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