Celate le informazioni che consentirebbero al con-
sumatore di scegliere tra “vino” e “bevanda aroma-
tizzata a base divino”. Il regolamentoUE 1507/2006
disciplina l’utilizzo dei chips nei vini (fatta ecce-
zione per i vini di qualità DOC e DOCG, per i quali
è proibito l’utilizzo): dopo tale data si sono inspie-
gabilmente ridotte le importazioni di barrique in
Italia. Un simile dato reale non risulta analizzabi-
le, poiché le barriques non venivano utilizzate per
rifinire i vini da tavola prima dell’entrata in vigore
della succitata normativa. Il consumatore europeo,
quindi, non viene messo in condizione di sceglie-
re tra un vino che ha stazionato in barrique e uno
truciolizzato, non essendo questa differenza desu-
mibile dalla lettura delle etichette.
Sono state fatte numerose opposizioni per impe-
dire la messa in commercio, nei vari paesi UE, dei
vini ai chips. Fino ad oggi tutte hanno avuto come
oggetto l’obbligatorietà di una dicitura che faccia
esplicito riferimento alla presenza dei trucioli, ad
esempio specificando sull’etichetta “vino aroma-
tizzato con i trucioli” (chips). Le opposizioni so-
no state respinte sia a livello comunitario che na-
zionale. A mio avviso ciò è stato possibile perché i
termini della questione sono stati posti in maniera
impropria dai diversi oppositori, cioè senza consi-
derare le normative vigenti, recentemente recepite
da tutti gli stati membri, in materia di etichettatu-
ra dei prodotti alimentari e vinicoli.
Ritengo esistano, infatti, motivazioni reali per po-
ter inserire i vini truciolizzati nella famiglia dei
“vini aromatizzati”. Sarebbe stato corretto e legitti-
mo richiedere la dichiarazione obbligatoria in eti-
chetta di “bevanda aromatizzata a base di vino”,
secondo la risoluzione legislativa del Parlamento
Europeo del 19/02/09 riguardante vini, bevande,
cocktail aromatizzati.
L’attuazione della direttiva CEE n. 13 del 2000 defi-
nisce il concetto di aromatizzazione:
“tutte le pian-
te o parti di piante aromatiche”
. Il concetto è ricon-
siderato nell’art. 3, definizioni sussidiarie, punto b)
della risoluzione legislativa del Parlamento Euro-
peo del 19/02/09, dove si dichiara palesemente che
gli aromi sono aggiunti per
“conferire al prodot-
to finale caratteristiche organolettiche differenti da
quelle di un vino”
.
Inoltre il D.Lgs. n. 181 del 26/06/03 riguardante l’e-
tichettatura dei prodotti alimentari stabilisce che
se l’aroma aggiunto è inferiore al 2% l’indicazione
della categoria può sostituire quella del nome spe-
cifico: ecco perché è sufficiente
“bevanda aromatiz-
zata a base di vino”
senza l’indicazione in etichetta
dell’aroma, nel nostro caso i trucioli.
Il truciolo di rovere, appartenente ad una pianta
truciolizzato
ilVino
Claudio Modesti
ANCORA UNA BEFFA PER IL
CONSUMATORE COMUNITARIO
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